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[1]I Monti non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli occorrenti per i loro uffici, salvo che l'acquisto sia necessario per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazione forzata.
[2]I beni pervenuti in seguito ad espropriazione forzata, ovvero per donazione od eredita', devono essere alienati entro dieci anni dall'acquisto, salvo che si tratti di beni donati o lasciati per testamento a scopo di beneficenza.
[3]Il detto termine puo' essere prorogato dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994
