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[1]I Monti non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli occorrenti per i loro uffici, salvo che l'acquisto sia necessario per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazione forzata.

[2]I beni pervenuti in seguito ad espropriazione forzata, ovvero per donazione od eredita', devono essere alienati entro dieci anni dall'acquisto, salvo che si tratti di beni donati o lasciati per testamento a scopo di beneficenza.

[3]Il detto termine puo' essere prorogato dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art26 · fonte del testo