Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le somme esuberanti in relazione all'attivita' che l'azienda deve svolgere, devono essere investite nell'acquisto di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o ad essi equiparati per legge, o di cartelle fondiarie.
tolto: Tuttavia i Monti, qualora sia consentito dallo statuto, possono impiegare le somme esuberanti nelle seguenti operazioni, osservate le norme di cui all'articolo 35:
tolto: a) anticipazioni su titoli di cui al primo comma del presente articolo;
tolto: b) mutui ipotecari;
tolto: c) anticipazioni ed impiegati e salariati delle pubbliche Amministrazioni contro cessione del quinto dello stipendio o salario;
tolto: d) amministrazione di patrimoni limitatamente ai beni immobili e titoli di credito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art27 · fonte del testo