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[1]Le somme esuberanti in relazione all'attivita' che l'azienda deve svolgere, devono essere investite nell'acquisto di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o ad essi equiparati per legge, o di cartelle fondiarie.

[2]Tuttavia i Monti, qualora sia consentito dallo statuto, possono impiegare le somme esuberanti nelle seguenti operazioni, osservate le norme di cui all'articolo 35:

  • a)anticipazioni su titoli di cui al primo comma del presente articolo;
  • b)mutui ipotecari;
  • c)anticipazioni ed impiegati e salariati delle pubbliche Amministrazioni contro cessione del quinto dello stipendio o salario;
  • d)amministrazione di patrimoni limitatamente ai beni immobili e titoli di credito.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art27 · fonte del testo