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[1]I Monti hanno facolta' di stabilire speciali regolamenti interni per l'ordinamento dei propri servizi e per il loro funzionamento.

[2]Tali regolamenti e le loro successive modificazioni debbono essere approvati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art29 · fonte del testo