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[1]Gli atti costitutivi dei Monti fondati da Corpi morali, e col loro concorso, debbono determinare:
[2]1° il fondo di dotazione ed i modi col quali e' raccolto;
[3]2° le condizioni di rimborso del fondo di dotazione, quando il rimborso sia preveduto;
[4]3° l'ordinamento amministrativo del Monte.
[5]Gli atti costitutivi dei Monti fondati da associazioni di persone, oltre a quanto e' indicato nel comma precedente, devono determinare: 1° il numero, l'ammissione, il recesso o la esclusione, e i diritti degli associati;
[6]2° i poteri dell'assemblea degli associati.
[7]All'atto costitutivo e' allegato lo statuto, il quale deve contenere le indicazioni che saranno stabilite nelle norme di cui all'art. 35.
Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994
