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[1]Gli atti costitutivi dei Monti fondati da Corpi morali, e col loro concorso, debbono determinare:

[2]1° il fondo di dotazione ed i modi col quali e' raccolto;

[3]2° le condizioni di rimborso del fondo di dotazione, quando il rimborso sia preveduto;

[4]3° l'ordinamento amministrativo del Monte.

[5]Gli atti costitutivi dei Monti fondati da associazioni di persone, oltre a quanto e' indicato nel comma precedente, devono determinare: 1° il numero, l'ammissione, il recesso o la esclusione, e i diritti degli associati;

[6]2° i poteri dell'assemblea degli associati.

[7]All'atto costitutivo e' allegato lo statuto, il quale deve contenere le indicazioni che saranno stabilite nelle norme di cui all'art. 35.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art3 · fonte del testo