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[1]Il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge non puo' essere esercitato che dagli Enti nell'articolo 1, salvi i casi previsti dall'articolo Continua inoltre ad essere esercitato dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito di diritto pubblico che praticano tale forma di credito in base ai loro statuti.

[2]Le agenzie di prestiti su pegno che, all'entrata in vigore della presente legge, siano gia' state autorizzate con regolari licenze della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e successive disposizioni, possono continuare la loro attivita'. La rinnovazione della licenza a queste agenzie, a decorrere dal 1° ottobre 1939-XVII, non puo' aver luogo se non in seguito a parere favorevole dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Le agenzie prevedute nel comma precedente sono tenute a trasmettere all'Ispettorato succitato le situazioni periodiche, i bilanci, nonche' tutti gli altri dati che siano ad esse richiesti dall'Ispettorato medesimo.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art32 · fonte del testo