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[1]L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[2]Per effetto di tale approvazione l'Ente acquista propria personalita' giuridica.

[3]Le modificazioni dello statuto sono approvate con l'osservanza delle modalita' stabilite nel comma 1°.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art4 · fonte del testo