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[1]Il Consiglio di amministrazione dei Monti e' costituito di cinque membri, due dei quali, che assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice-presidente, sono nominati con provvedimento del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

[2]Gli altri tre membri sono nominati:

  • a)due dall'Ente o dagli Enti fondatori, e uno dall'Amministrazione comunale dei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso;
  • b)dall'assemblea degli associati, nei Monti istituiti da associazioni di persone.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art5 · fonte del testo