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Spetta al Ministero dell'interno provvedere:
- a)all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo;
- b)agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi;
- c)alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
