Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Spetta al Ministero dell'interno provvedere:

  • a)all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo;
  • b)agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi;
  • c)alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 97/1996

    Questione infondata
    3 aprile 1996

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c) della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4…

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 2 Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art2 · fonte su Normattiva