I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonche' la periodicita' delle visite, sono determinati con decreto dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti. Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ha validita' pari alla periodicita' delle visite. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs.

3

Il D.Lgs. ha disposto (con l'art. 35) l'abrogazione dell'intero provvedimento ad eccezione dell'art. "4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334."

Testo vigente dal 20 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 101/1983

    Questione infondata
    18 aprile 1983

    Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui non può censurarsi una disciplina che, come nel caso, ragionevolmente tuteli un interesse, argomentando che essa non tuteli interessi di uguale valore o addirittura più rilevanti. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 650 c.p. e 2 e 4 l. 26 luglio 1965, n. 966 nella parte in cui prevedono solo l'incriminazione di chi sia munito del certificato di prevenzione incendi e lo abbia lasciato scadere ovvero abbia tenuto un comportamento non conforme agli obblighi prescritti, e non anche di chi non abbia mai richiesto il suddetto certificato mantenendo lo stesso comportamento). - S. n. 168/1982.

    Art. 650 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 2 Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento · Art. 4 Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;966~art4 · fonte su Normattiva