Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 27 — Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria

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Le vigilatrici penitenziarie in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge che non intendono fare parte del Corpo di Polizia, penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale anche in soprannumero salvaguardando il maturato economico e l'anzianita' di servizio gia' posseduta. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, puo' essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1990 al 17 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art27 · fonte su Normattiva