Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 3 — Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1990 al 20 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →

Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

  • a)centri di reclutamento;
  • b)scuole ed istituti di istruzione;
  • c)magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1990 al 20 febbraio 2020

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art3 · fonte su Normattiva