La pensione o l'indennita' all'insegnante di cui ai precedenti articoli 105 e 106 sono liquidate ai termini della legge del Monte-pensioni, dei regolamenti comunali o della legge sugli impiegati civili, per le quote a carico rispettivamente del Monte, dei Comuni e dello Stato, in proporzione della durata dei servizi resi alla dipendenza rispettivamente degli Enti iscritti al Monte-pensioni, dei Comuni con regolamento proprio di pensioni e dello Stato, calcolata a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art107 · fonte del testo