[1]Nei casi di cui ai precedenti articoli 92, 97 e 101, se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani abbiano gia' conseguito la pensione da uno o piu' Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui ai precedenti articoli 40, comma secondo, 90 e 100, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dal Monte-pensioni a carico dell'Ente, con le norme seguenti:

  • a)dalla quota di indennita', si detrae il valore capitale della pensione gia' conseguita, calcolato con l'applicazione delle tabelle di cui alla lettera b) del precedente articolo 102;
  • b)dalla quota di pensione, si detrae la pensione gia' conseguita.

[2]Il Monte-pensioni paga soltanto la quota residuale.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art103 · fonte del testo