[1]Nei casi previsti dall'articolo precedente l'indennita' o la pensione viene liquidata con le norme del presente Ordinamento e ripartita a carico del Monte-pensioni e dei Comuni con regolamento proprio di pensioni in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con inscrizione al Monte-pensioni e alle dipendenze dei Comuni, calcolata a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.

[2]Salvo i casi previsti dai successivi articoli 102 e 103 il pagamento dell'intera pensione o dell'indennita' liquidata e' sempre fatto dal Monte, il quale si rivale sui Comuni delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che e' stabilita dagli articoli 20 e 21 del presente Ordinamento per la esazione dei contributi.

[3]La quota d'indennita' a carico dei Comuni non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti, salvo il disposto dell'articolo 64, comma sesto, del presente Ordinamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art92 · fonte del testo