Gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attivita' di servizio alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, percepiranno dalla data del collocamento a riposo, un supplemento di pensione a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo: pensioni ordinarie) uguale alla differenza, fra l'assegno vitalizio del Monte-pensioni e quello che loro spetterebbe come impiegati civili.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art109 · fonte del testo