[1]Gli insegnanti elementari che fino al 31 dicembre 1933-XII, sono stati iscritti a regolamenti speciali di Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole e che sono stati assoggettati al Monte-pensioni dal 1° gennaio 1934-XII, in forza dell'art. 333 del Testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni, le loro vedove e i loro orfani minorenni hanno facolta' di chiedere che la pensione o l'indennita' sia liquidata, per la intera durata del servizio, secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali gli insegnanti erano iscritti alla data sopraindicata.
[2]In tale caso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico del Monte-pensioni secondo le norme degli articoli 91 e 92 del presente Ordinamento, comunicandone l'importo al Ministero dell'educazione nazionale.
[3]Il Ministero medesimo provvede alla liquidazione dell'assegno complessivo dovuto all'insegnante in base al regolamento speciale del Comune, valutando, a carico del Comune medesimo, anche i periodi per i quali sia stata effettuata la devoluzione di cui all'articolo 161 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, modificato con il R. decreto-legge 1° dicembre 1930-IX, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 426, che puo' essere chiesta dall'insegnante anche posteriormente all'iscrizione al Monte-pensioni.
[4]L'importo della pensione o dell'indennita' e' ripartito dal Ministero dell'educazione nazionale tra il Monte-pensioni e i Comuni con regolamento proprio, in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e alla dipendenza dei Comuni con regolamenti speciali: la differenza tra la quota a carico del Monte-pensioni, secondo la liquidazione deliberata dal Ministero predetto e quella risultante dalla liquidazione gia' eseguita dal Monte, fa carico allo Stato.
[5]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi del Governatorato di Roma e degli insegnanti elementari da esso dipendenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
