[1]Sono valutabili e cumulabili agli effetti del precedente articolo 59 i servizi prestati dagli insegnanti del ruolo coloniale e dai direttori centrali, con assicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a' termini dell'articolo 11 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68.

[2]La quota d'indennita' o di pensione corrispondente ai servizi di cui al comma precedente e' a carico del Ministero dell'Africa Italiana, il quale e' sostituito all'assicurato negli eventuali diritti verso l'istituto Nazionale delle Assicurazioni fino a concorrenza della quota anzidetta.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art110 · fonte del testo