[1]Nei servizi utili ai fini della pensione o della indennita' da conferirsi all'insegnante, alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli prestati alla dipendenza dello Stato e valutabili in pensione secondo le leggi sulle pensioni civili negli uffici di istitutore nei convitti nazionali, di ispettore scolastico, di direttore dei Regi educatori femminili od in altri, sempre pero' nella carriera dell'educazione elementare e dell'insegnamento di qualsiasi grado, e quelli di ruolo comunque resi alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale o del ruolo del personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

[2]Tale cumulo e' ammesso anche quando il pensionando cessi dal servizio attivo alla dipendenza dello Stato in una delle qualita' specificate nel comma precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art28 · fonte del testo