[1]Nei casi di cui ai precedenti articoli 92, 97 e 101 se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso uno o piu' Enti con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui agli articoli 40, comma secondo, 90 e 100, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennita', la quota di indennita' o di pensione da liquidarsi dal Monte-pensioni a carico dell'Ente viene diminuita con le norme seguenti:

  • a)dalla quota di indennita' si detrae il capitale gia' corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;
  • b)dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale gia' corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

[2]Il Monte-pensioni paga soltanto la quota residuale.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art102 · fonte del testo