[1]Sono cumulabili agli effetti dell'indennita' o della pensione i servizi successivamente prestati con iscrizione al Monte-pensioni ed agli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

[2]Nei casi di cui al precedente comma, se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, abbiano gia' conseguito l'indennita' o la pensione da parte degli Istituti predetti, il cumulo dei servizi prestati con iscrizione al Monte-pensioni non puo' essere concesso se non si sia rinunziato al godimento della pensione gia' conferita e non siano state rimborsate all'Istituto che ha conferito l'indennita' o la pensione le somme gia' percepite con i relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione e dell'indennita', in vigore per l'Istituto stesso.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art29 · fonte del testo