Ai Comuni che hanno conservato fino al 31 dicembre 1933-XII la diretta amministrazione delle scuole ed un proprio regolamento scolastico per l'assegnazione delle pensioni sono devolute le ritenute e le quote di contributo versate al Monte-pensioni, per gli insegnanti elementari e direttori didattici in servizio alla data predetta nelle scuole da essi amministrate, i quali, ai termini delle disposizioni indicate nel terzo comma del precedente articolo 93, ne facciano domanda prima della cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art113 · fonte del testo