[1]Fermo restando il disposto del precedente articolo 98, i Comuni con regolamento speciale di pensione hanno facolta' di iscrivere al Monte-pensioni i propri insegnanti in servizio al 1° luglio 1926-IV, rimanendo salva, a carico dei Comuni stessi, l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli agli insegnanti.

[2]Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926-IV, presso Comuni con regolamento speciale di pensione hanno facolta' di domandare di essere iscritti al Monte-pensioni, cessando la loro iscrizione ai regolamenti medesimi.

[3]Quando gli insegnanti si siano iscritti al Monte-pensioni, i Regi Provveditorati agli studi dai quali essi dipendono sono tenuti al versamento del contributo complessivo dovuto al Monte, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per il contributo personale.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art99 · fonte del testo