[1]E' riconosciuto utile il servizio militare prestato dagli insegnanti purche' paghino il contributo proprio e quello dell'Ente per il tempo della loro permanenza sotto le armi; nella misura prescritta per gl'insegnanti in servizio alla data di presentazione della relativa domanda.

[2]Il contributo viene commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti alla data di assunzione o riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare.

[3]Gli insegnanti assunti in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente Ordinamento e quelli che, avendo insegnato precedentemente, non si trovino in servizio a tale data e vi siano riassunti posteriormente, debbono presentare domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio. Entro il predetto termine perentorio la domanda puo' essere presentata anche dalla vedova o dagli orfani dell'insegnante ai fini della liquidazione della indennita' o della pensione a loro favore.

[4]L'ammontare complessivo dei contributi, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo, deve essere versato in unica soluzione entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versarsi, oppure ratealmente, in un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riconosciuti utili, ed in ogni caso mai superiore a dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni e delle indennita' in vigore alla data della presentazione della domanda.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art30 · fonte del testo