Nei riguardi degli insegnanti richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate; ivi compresa la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati, ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni, come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi e ad ogni effetto per i periodi medesimi si considerano goduti gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente, avrebbe percepiti se fosse rimasto in servizio presso gli Enti suaccennati.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art33 · fonte del testo