[1]Ai fini della liquidazione dell'indennita' o della pensione, secondo il presente Ordinamento, si computano:

  • a)le maggiorazioni di servizio previste dalle disposizioni concernenti gli insegnanti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana, per i periodi determinati, nei singoli casi, dai Ministeri medesimi;
  • b)le maggiorazioni dei servizi prestati dal 1° ottobre 1932-X, nei Comuni e frazioni di Comuni delle provincie di Trento e di Bolzano indicati nell'articolo 1 del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, per i periodi determinati, nei singoli casi, dai competenti Regi Provveditori agli studi.

[2]Le maggiorazioni di cui sopra alle lettere a) e b) si valutano con applicazione delle norme dell'articolo 56 del presente Ordinamento, soltanto dopo raggiunto il minimo di servizio effettivo necessario rispettivamente per il diritto ad indennita' od a pensione.

[3]Le maggiorazioni di cui alla lettera a) non si applicano ai servizi prestati fuori ruolo ed a quelli riscattati o valutati agli effetti del Monte-pensioni con pagamento facoltativo di contributi ad esclusivo carico degli insegnanti.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 269/1987

    Questione infondata
    16 luglio 1987

    Ai fini del riconoscimento della "maggiorazione" dell'anzianita` maturata in periodi di servizio coloniale dagli insegnanti elementari iscritti al Monte pensioni, il servizio prestato nei territori coloniali in qualita` di militare richiamato alle armi non e` assimilabile a quello prestato nei medesimi territori come dipendente del Ministero degli Affari esteri o del Ministero dell'Africa italiana, in quanto solo nel secondo caso puo` ritenersi soddisfatta la 'ratiò del beneficio in parola, consistente nella incentivazione della prestazione in zona disagiata del servizio relativo al rapporto di impiego. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 34, comma primo, lett. a, della L. 6 febbraio 1941 n. 176, nella parte in cui non prevede il beneficio della maggiorazione dell'anzianita` maturata dagli insegnanti elementari nei periodi di servizio militare nelle colonie).

    Art. 3 cost. · Art. 34 Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art34 · fonte del testo