[1]Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 4, che abbiano la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e quelli che, per contratto collettivo di lavoro, o norme equiparate o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.
[2]Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonche':
- a)gli ascritti a ferma minima di terzo grado;
- b)i riformati;
- c)coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perche' residenti all'estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del 32° anno;
[3]i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Testo vigente dal 10 maggio 1984
