[1]La vedova, dell'insegnante, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennita' se l'insegnante muore in attivita' di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, senza aver acquistato diritto alla indennita', dopo 10 anni e prima di 20 anni di servizio utile, purche' il matrimonio sia stato contratto prima che l'insegnante avesse compiuto i 50 anni di eta' o almeno due anni prima della cessazione dal servizio, ovvero dal matrimonio sia nata prole benche' postuma. Non ha diritto a indennita' la vedova che alla morte dell'insegnante ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.

[2]In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni dell'insegnante, purche' nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal servizio, nonche' a, quelli legittimati per decreto reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.

[3]Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni di precedente matrimonio dell'insegnante, l'indennita' e' ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti uguali; se ve n'e' uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

[4]Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonche' gli orfani di padre e di madre ambedue insegnanti, hanno diritto, secondo i casi, rispettivamente all'indennita', o a due distinte indennita', ad una indennita' e ad una pensione a termini del successivo articolo 43.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art42 · fonte del testo