[1]La misura della pensione indiretta e' stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'insegnante, nei casi di cui alla lettera c) del precedente articolo 43 o di quella che gli sarebbe spettata per inabilita' non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso, come appresso:
- a)vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o piu' orfani, il 75 per cento;
- b)orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o piu' orfani, il 60 per cento.
[2]Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani dell'insegnante che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 42.
[3]Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 42, la pensione, determinata come alla precedente lettera a), viene cosi' ripartita: il 40 per cento della pensione dell'insegnante alla vedova; la rimanente quota divisa in parti eguali tra gli orfani.
[4]La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.
[5]Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione e' variata in conformita' delle percentuali suindicate.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
