La pensione dovuta all'insegnante e' determinata in base al presente Ordinamento, mediante l'applicazione della tabella A annessa all'Ordinamento stesso, e secondo le norme in essa indicate, e non puo' superare la media del migliore triennio di stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione goduti dall'insegnante.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art46 · fonte del testo