[1]Gli aumenti della indennita' o della pensione dipendenti dal computo delle maggiorazioni di cui al precedente articolo 34 sono calcolati in una frazione dell'indennita' o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, escluse le maggiorazioni medesime ed eventualmente i benefici di cui ai precedenti articoli 32 e 55, avente per numeratore il numero degli anni corrispondenti alle maggiorazioni e per denominatore il numero degli anni di servizio in base ai quali e' stata determinata l'indennita' o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al precedente articolo 46.

[2]L'aumento della indennita' o il valore capitale dell'aumento della pensione e' posto, secondo i casi, a carico del Ministero degli affari esteri o del Ministero dell'Africa Italiana o del Ministero dell'educazione nazionale, all'atto di ogni singola liquidazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art56 · fonte del testo