[1]Nei servizi utili ai fini della pensione o dell'indennita' si computano anche quelli pregati, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte-pensioni, ma in tal caso dalla pensione o dalla indennita' si detrae una quota proporzionale al periodo di servizio prestato in detti asili.

[2]Agli effetti di tale detrazione le durate di servizio sono computate in mesi interi trascurando le frazioni di mese.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art57 · fonte del testo