[1]Le indennita' e le pensioni nella misura normale sono deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.
[2]Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.
[3]In conformita', delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo, da comunicarsi alle parti interessate.
[4]Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito tra lo Stato e il Monte-pensioni, la Direzione generale suddetta determina contabilmente la quota a carico del Monte-pensioni, secondo il presente Ordinamento, comunicandone l'importo al Ministero competente, che provvede alla liquidazione dell'assegno complessivo ed al riparto fra lo Stato e il Monte-pensioni.
[5]La comunicazione di cui al comma precedente e' fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, se l'interessato sia cessato definitivamente dal servizio mentre era iscritto al Monte-pensioni; e' fatta, invece, su richiesta dell'Amministrazione competente alla liquidazione, in tutti gli altri casi.
[6]Il decreto emesso dal Ministero competente nei riguardi degli assegni di cui al precedente comma quarto e' comunicato in via amministrativa alla Direzione generale predetta che ne rilascia ricevuta.
[7]La Direzione generale medesima, ricevuta comunicazione del decreto del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico del Monte-pensioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
