Le istanze degli insegnanti, delle loro vedove e dei loro orfani, per il conseguimento della pensione o della indennita', debbono essere presentate, secondo i casi, ai Regi Provveditorati agli studi, al Ministero degli affari esteri o al Ministero dell'Africa Italiana, i quali, quando le abbiano regolarmente istruite, le trasmettono alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art61 · fonte del testo