[1]Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al terzo comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.4

[2]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

[3]Nel caso contemplato dai due ultimi commi del precedente articolo 62 il termine di novanta giorni per il ricorso alla Corte dei conti da parte della Direzione generale predetta decorre dalla data della comunicazione del decreto del Ministro competente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 14-15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo in quanto richiamate dall'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Testo vigente dal 22 gennaio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1941 al 22 gennaio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14-15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo in quanto richiamate dall'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art63 · fonte del testo