[1]Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al terzo comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.4
[2]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
[3]Nel caso contemplato dai due ultimi commi del precedente articolo 62 il termine di novanta giorni per il ricorso alla Corte dei conti da parte della Direzione generale predetta decorre dalla data della comunicazione del decreto del Ministro competente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza 14-15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo in quanto richiamate dall'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379.
Testo vigente dal 22 gennaio 1976
