Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1941 al 18 giugno 1952. Leggi il testo vigente →
[1]L'insegnante che, essendosi avvalso della facolta' di cui al secondo comma del precedente articolo, non compia successivamente alla presentazione della relativa domanda, un biennio di servizio, ha diritto soltanto alla restituzione della indennita' o delle quote di pensione rimborsate al Monte-pensioni e dei relativi interessi composti al saggio legale, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione gia' liquidatagli.
[2]Qualora pero' l'insegnante predetto venga a morire in attivita' di servizio prima, di aver compiuto il biennio, la vedova o gli orfani hanno diritto di conseguire la nuova indennita' o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dall'insegnante, previa trattenuta, sull'indennita' o sulla pensione, delle somme ancora dovute per completare la rifusione.
Testo in vigore dal 4 aprile 1941 al 18 giugno 1952
