[1]Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico.
[2]Il regolamento determina le notizie statistiche che debbono essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
