Articolo abrogato dalla l. 8 agosto 1991, n. 274.
Abrogato dal 10 settembre 1991
Articolo abrogato dalla l. 8 agosto 1991, n. 274.
Abrogato dal 10 settembre 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1941 al 10 settembre 1991. 165 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I ricorsi concernenti la iscrizione al Monte-pensioni e l'imposizione dei contributi debbono essere presentati, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dagli insegnanti, non oltre la cessazione definitiva dal servizio, e dagli Enti, non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.
tolto: Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e' ammesso il ricorso ai Ministri per l'educazione nazionale, per gli affari esteri, o per l'Africa Italiana, secondo che trattisi di insegnanti o di Enti da essi rispettivamente dipendenti o vigilati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.
tolto: Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.
tolto: Il Ministro competente, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re e Imperatore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art23 · fonte del testo