Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1941 al 10 settembre 1991. 165 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I ricorsi concernenti la iscrizione al Monte-pensioni e l'imposizione dei contributi debbono essere presentati, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dagli insegnanti, non oltre la cessazione definitiva dal servizio, e dagli Enti, non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.

tolto: Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e' ammesso il ricorso ai Ministri per l'educazione nazionale, per gli affari esteri, o per l'Africa Italiana, secondo che trattisi di insegnanti o di Enti da essi rispettivamente dipendenti o vigilati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

tolto: Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.

tolto: Il Ministro competente, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re e Imperatore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art23 · fonte del testo