[1]Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della Cassa di previdenza.
[2]Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.
Testo vigente dal 12 settembre 1941
