[1]Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse del Monte-pensioni, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti e in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per il Monte-pensioni. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

[2]Della Commissione debbono far parte, tra gli altri, almeno un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale e almeno un rappresentante degli iscritti al Monte-pensioni designato dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art72 · fonte del testo