[1]Gli insegnanti hanno facolta' di riscattare, agli effetti della indennita' o della pensione:

  • a)I servizi prestati nella qualita' di direttore e di insegnante, con qualsiasi denominazione, nelle scuole elementari mantenute da Enti, Corporazioni od Associazioni e che, pur non essendo state accettate a sgravio degli obblighi dei Comuni o delle Amministrazioni scolastiche, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, siano state o siano dichiarate a sgravio o parificate, in base ai requisiti di fatto, con decreto del Regio Provveditore agli studi, o in caso di contestazione, del Ministro dell'educazione nazionale;
  • b)I servizi prestati anteriormente al 17 febbraio 1924-II, in qualita' di direttore, di insegnante o di assistente nelle scuole elementari per ciechi o sordomuti, mantenute dai Comuni o da Istituti successivamente riconosciuti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
  • c)I servizi non di ruolo, con funzioni attinenti alla Istruzione, educazione ed alla sorveglianza, prestati negli asili d'infanzia o scuole materne, nelle scuole di qualsiasi categoria, specie e grado, nei Collegi, Riformatori od Istituti educativi o professionali, mantenuti dallo Stato nel Regno, nell'Africa Italiana o all'estero;
  • d)I servizi prestati, con funzioni attinenti alla educazione, istruzione o sorveglianza, negli asili d'infanzia o scuole materne, nelle scuole di qualsiasi categoria, specie e grado, - diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a e b - o in Istituti educativi o professionali, mantenuti nel Regno, nell'Africa Italiana o all'estero, da Enti, Corporazioni od Associazioni e che siano stati o siano riconosciuti o sovvenzionati dallo Stato, dal Partito Nazionale Fascista, dal Governatorato di Roma, dalle Provincie o dai Comuni;
  • e)I servizi prestati nelle scuole sussidiate di cui agli articoli da 90 a 93 del Testo Unico sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;
  • f)i servizi diversi da quelli per i quali e' previsto il cumulo ai sensi del presente Ordinamento, resi alle dipendenze dello Stato in qualita' di impiegato o di salariato anche non di ruolo, con esclusione di quelli prestati in qualita', di operai giornalieri.

[2]La concessione del riscatto e' subordinata alle condizioni che il richiedente sia iscritto al Monte-pensioni e che i servizi da riscattare non siano contemporanei ad altri servizi didattici utili a pensione.

[3]Il servizio complessivo da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art76 · fonte del testo