La domanda per ottenere il riscatto di cui al precedente articolo 76, deve essere presentata al R. Provveditorato agli studi, al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'Africa italiana o al Monte-pensioni, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

  • a)dalla prima effettiva iscrizione al Monte-pensioni se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente all'iscrizione stessa;
  • b)dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione al Monte-pensioni se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo un precedente periodo di iscrizione;
  • c)dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento dagl'insegnanti che a tale data siano in servizio con iscrizione al Monte-pensioni;
  • d)dai reingresso in servizio con effettiva reiscrizione al Monte-pensioni dagli insegnanti gia' iscritti, che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non siano in servizio con iscrizione al Monte-pensioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art77 · fonte del testo