[1]L'insegnante ha facolta' di versare il contributo di riscatto di cui al precedente articolo 78 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella C annessa al presente Ordinamento, in un'annualita' da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di dieci anni.

[2]L'insegnante che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto, non abbia fatto pervenire al Monte-pensioni la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto all'Istituto medesimo, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione predetta.

[3]L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'Amministrazione del Monte-pensioni.

[4]I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art80 · fonte del testo