Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

Art. 15 — Rateizzazione del contributo di riscatto

L'iscritto ha facolta' di richiedere che il contributo di riscatto di cui al precedente articolo 13 sia trasformato in annualita' costanti da pagare a rate mensili posticipate per un numero di anni non superiore a quello del periodo riscattato, calcolando, ove occorra, per un anno intero la frazione di anno. L'iscritto che entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 14 non abbia fatto pervenire all'INADEL la domanda di pagamento rateale, deve effettuare, a pena di decadenza, il pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione entro un anno dalla comunicazione stessa. In caso di pagamento rateale si applicano le tabelle e le norme stabilite in materia dalle disposizioni vigenti per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali per quanto attiene alla determinazione dei premi rateali, alle modalita' di pagamento, alla corresponsione degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, all'estinzione del debito residuo per l'iscritto che sia collocato a riposo senza aver completato il pagamento, al versamento dei premi da parte della vedova o degli orfani qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Testo vigente dal 18 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152~art15 · fonte su Normattiva