[1]Il salariato ha facolta' di versare il contributo di riscatto di cui al precedente art..68 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella C annessa al presente Ordinamento, in un'annualita' da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio del periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici anni.

[2]Il salariato che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla Cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

[3]L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'Amministrazione della cassa.

[4]I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art70 · fonte del testo