Art. 109 — Effetti della sospensione dalla qualifica
L'impiegato al quale e' stata inflitta la sospensione puo' essere promosso solo dopo che siano decorsi due anni dalla data della infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a tre mesi. Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianita'.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
