L'impiegato al quale e' stata inflitta la sospensione puo' essere promosso solo dopo che siano decorsi due anni dalla data della infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a tre mesi. Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianita'.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art109 · fonte su Normattiva