L'impiegato nei confronti del quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio, il quale ne riferisce immediatamente al Ministero. Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del Ministero.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art117 · fonte su Normattiva