L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 117 e 118 e' escluso dagli esami e dagli scrutini di promozione. L'impiegato che sia stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, anche se non sia stata, disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare, puo' con provvedimento del Ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione se trattasi di impiegato addetto al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari, o della Commissione di vigilanza presso le Corti per gli impiegati addetti agli uffici giudiziari, essere escluso dall'esame e dallo scrutinio.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art119 · fonte su Normattiva