capo III — SOSPENSIONE CAUTELARE E SOSPENSIONE PER EFFETTO DI CONDANNA PENALE
- Art. 117 — Sospensione cautelare obbligatoria
- Art. 118 — Sospensione cautelare facoltativa
- Art. 119 — Esclusione dagli esami e dagli scrutini
- Art. 120 — Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari
- Art. 121 — Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari
- Art. 122 — Computo della sospensione cautelare
- Art. 123 — Revoca della sospensione
- Art. 124 — Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale
- Art. 125 — Revoca di diritto della sospensione