Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 175 — Biennio di servizio presso uffici giudiziari per la promozione a cancelliere Capo di Corte d'appello o a segretario capo di Procura generale

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La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 14 e quella relativa ai triennio di dirigenza di cui all'articolo 47 non si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 15 maggio 1965

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